Avvocato Domenico Esposito
 


LIEVE ENTITA' NEGLI STUPEFACENTI

 

Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 21.11.2007 n. 1692

Per determinare se concedere o meno l'attenuante della modica entità nello spazzio di stupefacenti (5° comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990), il giudice deve valutare l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) e l'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze).

Dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di “lieve entità” del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di “lieve entità”.

In tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.